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Le richieste di IVASS in materia di POG e informativa precontrattuale agli operatori dei rami danni

By Marco Cicala
Compliance Manager QBE Italia

Prosegue il focus di IVASS sulla distribuzione assicurativa, con particolare rilievo, a distanza di quasi quattro anni dalla pubblicazione del Regolamento n. 45/2020 e di quasi sei anni da quella dei Regolamenti n. 40/2018 e n. 41/2018, rispettivamente sui temi di governo e controllo dei prodotti assicurativi, distribuzione assicurativa e informativa precontrattuale.

Ma cosa si aspetta la Vigilanza dagli operatori di mercato? Perchè la necessità di intervenire nuovamente su questi temi?

Partiamo dalle aspettative dell’Istituto in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG). Il 6 ottobre 2023 sul sito dell’IVASS viene rilasciato per la pubblica consultazione il Documento n. 8/2023. La Vigilanza esordisce con l’intento di favorire l’uniforme e corretta applicazione del framework normativo europeo e nazionale in materia. Arrivano poi le note dolenti: a seguito delle verifiche svolte dall’Istituto sulle modalità di attuazione della normativa in tema di POG attraverso richieste di documentazione, incontri e visite ispettive, sono emerse significative carenze in materia di governance del processo POG, target market e value for money. L’IVASS ha quindi riscontrato che le imprese vigilate non applicano prassi che diano appropriata attuazione all’effettivo coinvolgimento dell’organo amministrativo e delle funzioni fondamentali nei processi POG, all’individuazione del mercato di riferimento e della sua granularità, alla determinazione e misurazione del valore del prodotto per il cliente.

Tramite Lettera al Mercato del 27 marzo 2024, l’Istituto formalizza in via definitiva 15 aspettative rivolte alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie, ubicate in Italia, delle imprese con sede legale in Stati terzi e agli intermediari produttori di fatto, precisando altresì che, al fine di promuovere la parità di tutela per gli assicurati italiani, rappresenterà all’Home Supervisor le medesime aspettative in relazione ai prodotti commercializzati in Italia da soggetti aventi sede legale nello SEE, attivi in Italia in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi.

Tra le aspettative che attirano di più l’attenzione per i produttori dei rami danni sicuramente rileva quella per cui l’organo amministrativo deve avere adeguata conoscenza della normativa POG al fine di definire gli indirizzi strategici del sistema di governo societario e verificare come tali indirizzi sono stati attuati nell’impresa. È compito quindi dell’organo amministrativo dialogare, facilmente e continuativamente, con le funzioni di 2° livello (Compliance, Risk e Attuariato) e gli eventuali organi con funzioni istruttorie-consultive-propositive (es: comitati di rischio) per conoscere, comprendere e decidere consapevolmente sui nuovi prodotti da proporre al mercato o in caso di modifiche significative di quelli esistenti.

L’Istituto auspica poi che, in tale contesto, le funzioni di 2° livello valutino le attività svolte dalle funzioni di 1° livello coinvolte nei processi POG attraverso una verifica completa e autonoma e che sia costituito un apposito comitato per l’approvazione dei nuovi prodotti cui partecipano le funzioni di 2° livello. Compliance, Risk e Attuariato, per quanto di propria competenza, dovranno quindi intervenire a gamba tesa nei processi POG, valutare concretamente ciascun nuovo prodotto in termini di conformità al quadro normativo vigente, contenimento dei rischi correlati, rispetto delle politiche di sottoscrizione e riservazione, e fornire evidenza documentale delle proprie analisi in merito.  

La definizione del mercato di riferimento dovrà essere effettuata con un adeguato livello di granularità, sia con riferimento alle variabili previste dall’articolo 5 del Regolamento Delegato POG sia con riferimento ad altri elementi ritenuti rilevanti nella valutazione. Il livello di granularità sarà quindi incrementato in relazione a età ed esigenze assicurative del cliente, test e complessità del prodotto, mentre il mercato di riferimento dovrà essere determinato in base alle caratteristiche del prodotto e alle relative opzioni contrattuali (es: garanzie, esclusioni, franchigie, valore assicurato).

Nella fase di testing del prodotto, infine, la Vigilanza sottolinea l’importanza del profit test lato cliente, ossia un’analisi che tenga conto dei rendimenti, dei costi sostenuti durante lo sviluppo del prodotto e dell’impatto dell’inflazione. Il profit test deve concludersi con il riconoscimento al cliente di un valore adeguato del prodotto, coerente con le caratteristiche del mercato di riferimento, le sue aspettative ed esigenze assicurative. In mancanza, quindi, l’impresa dovrà adottare misure correttive, quali la modifica del target market o l’interruzione della commercializzazione del prodotto.

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Lato informativa precontrattuale, invece, lo scorso 22 gennaio si è concluso il processo di pubblica consultazione avviato da IVASS con il Documento n. 9 del 23 novembre 2023.

Le modifiche preannunciate si propongono di razionalizzare l’informativa precontrattuale attuale con lo scopo di aumentare la trasparenza verso il cliente; da un lato, facilitando il rapporto del cliente con il distributore e favorendo una sua maggiore comprensione delle caratteristiche e del funzionamento del prodotto; dall’altro, snellendo gli adempimenti informativi in capo agli operatori di mercato attraverso una razionalizzazione di alcuni documenti precontrattuali.  

I produttori dei rami danni, in particolare, sono chiamati a modificare il DIP aggiuntivo, evitando la duplicazione delle informazioni già presenti nel DIP e riducendo il numero delle pagine (il Provvedimento propone, infatti, che i DIP aggiuntivi siano redatti al massimo su 3 pagine di formato A4). Lo schema proposto per il DIP aggiuntivo Danni prevede (i) una sezione relativa ai rischi esclusi, (ii) una sezione relativa ai limiti della copertura assicurativa, (iii) una sezione relativa alla tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, (iv) una sezione relativa ai costi da sostenere e (v) una sezione relativa alla presentazione dei reclami e alla risoluzione delle controversie.

Con riguardo all’informativa sul distributore, infine, il Provvedimento si propone di (i) contenere il numero dei documenti informativi, prevedendo un Modello Unico Precontrattuale (MUP) differenziato per tipologia di prodotto (IBIP e non-IBIP) che integra le informazioni ora contenute in più moduli (Allegato 3, 4 e 4-bis), (ii) abrogare l’Allegato 4-ter sugli obblighi di comportamento del Distributore, (iii) abrogare gli obblighi di pubblicazione sul sito internet/affissione nei locali del distributore dei materiali informativi, (iv) inserire una clausola di raccordo con l’informativa sul prodotto, che consenta di dare l’informativa sui reclami in un’unica sede, purché completa, al fine di valorizzare l’autonomia degli operatori e le sinergie di processo nel caso particolare in cui il prodotto venga collocato dal produttore, (v) consentire la somministrazione dell’informativa relativa ai rapporti d’affari di cui all’articolo 120-ter, comma 1, lett. e), del CAP, tramite la pubblicazione sul sito internet oppure affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo su richiesta del cliente.

Lo schema del MUP prevede (i) una sezione con le informazioni generali del distributore che entra in contatto con il cliente, (ii) una sezione con le informazioni sul modello di distribuzione, (iii) una sezione con le informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d’interesse, (iv) una sezione con le informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza, (v) una sezione con le informazioni sulle remunerazioni, (vi) una sezione con le informazioni sul pagamento dei premi e (vii) una sezione con le informazioni sugli strumenti di tutela del contraente.

Nell’attesa della pubblicazione del Provvedimento di rettifica dei Regolamenti IVASS n. 40/2018 e n. 41/2018, le modifiche proposte, eventualmente ritoccate a seguito delle osservazioni pervenute a conclusione del processo di pubblica consultazione, entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicheranno ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del Provvedimento, con possibilità per gli operatori di mercato di adeguarsi entro i sei mesi successivi.

Il 2024 si rivela dunque un anno di decisivi cambiamenti normativi per gli operatori di mercato, che dovranno, da un lato, rafforzare e applicare nella sostanza i propri processi POG e, dall’altro, procedere con la modifica dei documenti precontrattuali da consegnare al cliente prima della formazione e conclusione del rapporto contrattuale. Si tratta di cambiamenti non di poco conto, rispetto ai quali le funzioni fondamentali, e in particolare la Compliance, giocheranno un ruolo cruciale sia in fase di adeguamento alle nuove richieste sia in fase successiva di verifica del rispetto delle regole interne da parte delle funzioni di 1° livello e di resoconto ai comitati esecutivi.