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Composizione negoziata della crisi ed impatti sulla responsabilità dei D&O: a quasi 2 anni dall’introduzione a che punto siamo?

By Valeria Rossetti, Financial Lines Portfolio Manager

Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCI) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, in attuazione della Direttiva Europea 1023/2019. Questa Direttiva ha evidenziato la necessità di un maggior grado di armonizzazione della normativa sulla ristrutturazione preventiva, insolvenza ed esdebitazione allo scopo di favorire la libera circolazione dei capitali nonché la libertà di stabilimento tra gli Stati membri.

Il CCI (D. Lgs. 14/2019), che ha sostituito la Legge Fallimentare del 1942, introduce nuovi istituti, riunisce e coordina i vari interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo.

In particolare, il procedimento di composizione negoziata della crisi (CNC) recentemente introdotto, è stato pensato come uno strumento di ausilio per agevolare il risanamento delle imprese in difficoltà che, benché in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, evitando così lo stato immediato di insolvenza della società.

Già parzialmente in vigore dal 16.03.2019 per quanto attiene le modifiche al Codice Civile, il CCI è entrato pienamente in vigore dal 15.07.2022.

Emerge pertanto chiaramente come il CCI abbia una filosofia di fondo opposta rispetto alla Legge Fallimentare, ovvero:

  • garantisce alle imprese sane in difficoltà finanziarie l’accesso a un quadro normativo in materia di insolvenza che permetta di ristrutturarsi in una fase precoce: tutela di fatto l’impresa;
  • anticipa l’emersione della crisi per poter intervenire con il minimo pregiudizio per tutti gli stakeholders: investitori, risparmiatori, lavoratori, clienti, fornitori;
  • il fallimento – che ora si chiama liquidazione giudiziale – deve essere l’ultima ratio.

Con il D. Lgs 83/2022 è stato poi completamente riformato il Titolo II della Parte Prima del CCI:

  • Cancellati gli OCRI (Organismi di Composizione della Crisi d’Impresa)
  • Eliminati gli indicatori di crisi e le procedure di allerta
  • Eliminata la composizione assistita della crisi
  • Introdotto il sopra citato procedimento di composizione negoziata della crisi (CNC)

In sintesi, la CNC è un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, con cui l’imprenditore - al ricorrere di determinati presupposti - può chiedere la nomina di un professionista nelle ristrutturazioni (l’esperto nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura capoluogo di regione) che lo coadiuvi nelle trattative con i creditori e lo assista nell’individuazione delle soluzioni più idonee per il superamento della situazione di difficoltà in cui si trova.

L’Osservatorio nazionale, dopo il primo anno di “rodaggio”, ha visto crescere il numero delle imprese che hanno fatto ricorso alla CNC del 18%. Per quanto ancora in netto svantaggio numerico rispetto agli esiti sfavorevoli, è bene sottolineare che sono significativamente aumentati gli esiti favorevoli con correlata crescita del tasso di successo della CNC, il che consente di ipotizzare che le imprese stiano iniziando ad approcciarsi allo strumento in una fase della crisi in cui le prospettive di risanamento risultino, effettivamente, ancora ragionevolmente perseguibili e tali da consentire una trattativa efficace con il ceto creditorio.

Considerata quindi l’intenzione del legislatore di porre questo istituto a supporto della continuità aziendale e non trattandosi di fattispecie facente parte delle procedure concorsuali, la CNC non si può di fatto considerare una circostanza che deve essere notificata nell’ambito della copertura D&O. Tuttavia è importante sottolineare che, a discrezione della compagnia di assicurazione, valutate le ragioni sottostanti la presentazione dell’istanza per la CNC, il ricorso a tale strumento potrebbe costituire un aggravio di rischio che deve essere tempestivamente portato a conoscenza dell’intermediario e quindi dell’assicuratore ai fini della conferma delle condizioni di copertura per l’operatività della polizza D&O.

Siamo dunque in presenza di un cambiamento significativo nell’approccio proattivo degli imprenditori alla gestione precoce della crisi. Una volta consolidatosi in via preventiva e dimostratosi efficace nel tempo, l’impatto sul rischio D&O sarà via via residuale.

 

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