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Cat Nat e RC Prodotti: come l'evoluzione normativa e tecnologica sta ridefinendo il mercato assicurativo

Il convegno organizzato da QBE Italia in collaborazione con AIBA ha approfondito le implicazioni normative e assicurative del nuovo decreto CatNat e della direttiva UE 2024/2853. Al centro del dibattito: obblighi di copertura per eventi catastrofali, tempistiche di perizia e liquidazione, e la ridefinizione del software – in particolare quello medicale – come “prodotto” ai fini della responsabilità civile. Un confronto operativo tra compagnie e broker per interpretare e gestire i nuovi rischi.

Evoluzioni normative e nuovi scenari per le coperture CatNat e RC Prodotti sono state le tematiche al centro del convegno organizzato da QBE Italia in collaborazione con AIBA.

L’evento, che ha inaugurato la collaborazione della compagnia con la principale associazione di broker in Italia, ha costituito una preziosa occasione di dialogo e confronto tra operatori del settore. Come ha ricordato Flavio Sestilli, Presidente AIBA: “I broker sono sul campo ogni giorno a gestire i rischi al fianco delle aziende, e poter contare come partner su compagnie impegnate nello sviluppo di prodotti sempre più adeguati alle esigenze dei clienti è fondamentale”.

In apertura Davide Anselmo, General Manager QBE Italia, ha illustrato in breve la strategia della compagnia, il cui business è fondato su Property, Casualty e Financial Lines e che ha l’ambizioso obiettivo di raddoppiare la raccolta premi entro il 2030. Un traguardo raggiungibile anche grazie alla forza del gruppo di cui QBE Italia fa parte, come ha spiegato Francesco Carnelli, Head of Market Management della branch italiana della compagnia: un gruppo dalla storia centenaria (QBE è nata nel 1886, a Sidney) che oggi è presente in oltre 27 paesi e opera in 180 territori. “QBE Italia, attiva dal 2007, conta circa 60 persone” ha aggiunto “questa dimensione è un punto di forza: possiamo contare sulla solidità finanziaria e sugli strumenti di un grande gruppo, ma allo stesso tempo sulla velocità e flessibilità tipici di una realtà più contenuta. Agiamo sempre – è un altro dei nostri valori fondanti - valorizzando tanto le competenze tecniche quanto le relazioni umane”.    

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Il nuovo decreto Cat Nat: un primo passo tra incertezze e opportunità

La prima delle due tavole rotonde si è focalizzata su uno dei temi caldi del momento, ossia l’introduzione, con la Legge di bilancio n 213/2023, dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una copertura assicurativa per i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Una legge che presenta margini di miglioramento ma dà un primo positivo segnale verso una maggiore sensibilizzazione al rischio, come ha ricordato Sestilli: “Secondo le statistiche europee il premio medio annuo pagato da un’azienda italiana per coprire tutti i suoi rischi è 12.500 euro, il che ci posiziona al 14° posto della classifica, dietro a paesi come Albania e Romania. Nel caso delle catastrofi naturali, sicuramente non ha costituito un incentivo il fatto che lo stato si sia sempre fatto carico della gestione delle emergenze. Come AIBA organizziamo diverse iniziative per sviluppare la cultura del rischio nelle aziende, particolarmente importante su questa tematica, considerando che siamo il paese con il maggior numero di eventi catastrofali in Europa (143 negli ultimi anni, mentre il secondo paese, la Germania, ne ha registrati 87)”.

L’iter che ha portato a questa legge è stato complesso e frastagliato, con alcune difficoltà di coordinamento tra i contenuti delle disposizioni. Andrea Pomar, Legal & Wordings Manager QBE Italia, ha cercato di riassumere quali sono i punti fermi, al momento, ossia i beni oggetto di copertura (indicati nell’articolo 2424), gli eventi per cui è obbligatorio assicurarsi (alluvione, inondazione, esondazione, sisma e frana), e i termini temporali (31 marzo con proroga al 30 giugno per le grandi aziende, 1° ottobre per le medie e 31 dicembre per le piccole). “Ci sono tuttavia, anche in questi punti, aspetti di discussione, ad esempio il fatto che la classificazione delle grandi imprese derivi da una direttiva UE (che classifica come grande un’azienda che supera almeno due dei seguenti tre criteri: totale dello stato patrimoniale superiore ai 25 milioni di euro, ricavi netti delle vendite delle prestazioni superiori ai 50 milioni di euro e oltre 250 dipendenti) e non da decreto ministeriale. Inoltre, se le sanzioni per una compagnia che dovesse rifiutarsi di quotare il rischio sono certe (vanno da 100.000 a 500.000 euro), non c’è ancora altrettanta chiarezza sulle conseguenze per quelle imprese che non rispetteranno l’obbligo assicurativo – si parla di perdita delle sovvenzioni e degli incentivi pubblici, ma per ora non di sanzioni vere e proprie”.   

Mark Micheletti, Property Portfolio Manager QBE Italia, individua in questa prima versione del decreto due limitazioni. La prima è legata alla mancata obbligatorietà di assicurare le merci e i danni indiretti, la seconda all’assenza tra gli eventi citati di due tipologie (grandine e alluvioni conseguenti non da corso d’acqua) la cui potenziale magnitudo è stata dimostrata negli anni recenti. “L’approccio di QBE” ha spiegato “è quello di porsi come un consulente nella gestione dei rischi, non solo come un assicuratore” ha spiegato “gli obblighi previsti dalla normativa non sono sufficienti a coprire adeguatamente un’azienda, e cerchiamo quindi di lavorare su polizze all risk più articolate, ovviamente proponendo anche coperture stand alone per le sole casistiche previste dalla legge”.

Un altro cambiamento significativo introdotto dalla normativa è quello che prevede tempistiche precise, più brevi rispetto al passato, per periziare e risarcire il sinistro, almeno in parte. “La legge prevede che entro 15 giorni dalla segnalazione da parte dell’assicurato debba essere effettuata la perizia. Parliamo di eventi che solitamente coinvolgono un gran numero di aziende, comportano danni complessi e talvolta difficilmente stimabili nell’immediato, quindi questo obbligo potrebbe costituire un punto critico” ha commentato Sestilli “Così come il fatto che la compagnia sia tenuta a versare entro 30 giorni un anticipo pari al 30% del danno stimato, anche in assenza di una perizia definitiva”.

Al di là degli aspetti critici, tutti i relatori sono stati concordi nel definire questa normativa come un segnale positivo. In merito alle possibili evoluzioni, quelle auspicate vanno dall’ampliamento del perimetro degli eventi coperti (nel medio termine) all’inclusione nelle coperture delle merci e dei danni indiretti, fino a una possibile estensione dell’obbligo ai privati (nel lungo termine).

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Software, prodotto o opera dell’ingegno? Verso un nuovo perimetro per la Responsabilità Civile

Anche la tematica della seconda tavola rotonda ha preso spunto da un intervento del legislatore, in questo caso europeo. La legge UE 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso ha esteso il perimetro del concetto di prodotto ad alcune specifiche tipologie di software, una categoria che tradizionalmente il settore assicurativo classificava come opera dell’ingegno perché – ha spiegato Massimo Pellegrino, Portfolio Manager General Liability QBE Italia - priva di materialità e spesso anche di serialità. Il cambiamento introdotto riguarda in particolare i software medicali, presenti oggi praticamente in qualsiasi dispositivo e macchinario (mentre non rientrano in questa casistica i software gestionali delle strutture sanitarie, come quelli, ad esempio, per la gestione delle prenotazioni o degli archivi). “Tradizionalmente nella giurisdizione italiana il software non aveva le caratteristiche per poter essere inquadrato come un prodotto” ha continuato Pellegrino “e per sopperire a eventuali danni patrimoniali si ricorreva ad una polizza RC Professionale. Questa legge ha cambiato l’inquadramento legislativo, e oggi i produttori di software medicali devono orientarsi verso una copertura RC Prodotti che tuteli anche dai danni materiali diretti. Ricordiamo che non è una polizza obbligatoria in Italia, ma considerando la grande esposizione di queste aziende è ovviamente consigliabile e non solo nella sua versione “base”, ma valutando anche estensioni a richiamo prodotti, ritiro prodotti e danno patrimoniale puro (come avviene nelle proposte di QBE)”.

Diverso il caso in cui il software non ha una destinazione medicale: come spiegato da Andrea Marega, European Professional Indemnity Product Manager QBE Italia, in tal caso rientra ancora nel campo dell’RC Professionale. “E’ però un settore in continua evoluzione” ha aggiunto “Oggi le società informatiche diversificano sempre più le attività, mentre l’intelligenza artificiale sta portando a una trasformazione del concetto attuale di software e ad un allargamento del perimetro dei rischi. Credo che il mercato al momento offra prodotti adeguati, ma dovremo lavorare per stare al passo con i tempi – le compagnie per adeguare la loro offerta, e i broker per profilare correttamente i rischi delle aziende”.  

Sulla necessità di aggiornare l’offerta per rispondere alle mutate esigenze del mercato concorda Danilo Ariagno, Presidente Comitato Tecnico Scientifico AIBA “Questa direttiva comunitaria è uscita a grande distanza dall’ultima, che risaliva addirittura al 1985. Parliamo di 40 anni fa, un contesto imprenditoriale e di rischio completamente diverso da quello attuale. Questo ha portato come conseguenza anche ad una difformità delle polizze disponibili sul mercato. Il dialogo tra broker e compagnie, che auspico possa crescere, permetterà di proporre prodotti più rispondenti alle esigenze attuali”.

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