In questo difficile momento che stiamo attraversando, considerato l’evolversi della situazione relativa al virus Covid-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato in rapida successione alcuni decreti volti a contrastare la diffusione del virus a tutela della comunità. Tali interventi prevedono importanti misure di limitazione agli spostamenti e la chiusura di tutte le attività produttive e commerciali non considerate essenziali; le inevitabili conseguenze economiche che ne derivano possono generare oggettive difficoltà nel rispetto delle scadenze relative ai contratti assicurativi.
QBE per rispondere, in parte, a queste difficoltà intende offrire ai propri assicurati le seguenti agevolazioni:
- Proroga termini di mora pagamento
Si estendono i termini di mora fino a ulteriori 30 giorni rispetto a quanto contrattualmente previsto per tutte le quietanze (polizze e appendici) comprese tra il 30/03/2020 ed il 31/05/2020. Non verrà emesso alcun documento per specificare questa estensione.
Sono altresì confermati ed incrementati i termini di maggior favore per gli assicurati residenti, o aventi sede legale, nei comuni di cui al DL n. 9 del 2 marzo 2020 (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castel Gerundo, San Fiorano, Vo’ Euganeo).
Più in dettaglio: per tutti i premi in scadenza (esclusi i nuovi contratti) nel periodo compreso tra il 21/02/2020 e il 30/05/2020, la mora viene estesa a tutto il 30/06/2020 per i titoli inerenti polizze aventi una mora, prevista dal contratto, di 15 o 30 giorni. Per i contratti, la cui scadenza prevista per la comunicazione dei dati necessari alla quantificazione della regolazione avviene entro il 31/05/2020 compreso, viene concessa una proroga di 30 giorni a tale termine.
- Agevolazioni per il pagamento dei premi di assicurazione
Ricordiamo che il DL n. 9 del 2 marzo 2020 prevede nei confronti dei contraenti di polizza, residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castel Gerundo, San Fiorano, Vo’ Euganeo (allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo 2020), la temporanea sospensione del pagamento dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21/02/2020 e il 30/04/2020 (art. 7, comma 3), escludendo dalla sospensione i premi dei nuovi contratti stipulati in detto periodo.
I versamenti dei premi oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro il mese di maggio 2020, o secondo le modalità diversamente concordate (art. 7, comma 4).
Il DL dispone inoltre che le Imprese assicurino il pagamento dei sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione, anche in assenza del pagamento del premio, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro (art. 7, comma 4).
- Recupero franchigie
Sono sospese fino al 30/04/2020 le azioni di recupero delle franchigie, ferme quelle necessarie per l’interruzione dei termini prescrizionali.
Ricordiamo che il Team di QBE prosegue con la modalità di lavoro “smart working” e che i riferimenti abituali non cambiano. Per poter garantire una maggior efficienza, nel caso fosse necessario inviarci della documentazione, chiediamo di utilizzare i seguenti indirizzi email in sostituzione di posta e fax:
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